Art. 1.

      1. È istituito nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il ruolo speciale degli psicologi. In sede di prima attuazione della presente legge l'accesso al ruolo speciale è riservato ai professionisti già titolari di convenzione con la stessa Amministrazione della difesa ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304.
      2. L'accesso al ruolo speciale di cui al comma 1 è subordinato al possesso di un'anzianità di servizio reso in regime di convenzione con l'Amministrazione della difesa per un periodo non inferiore a dieci anni e avviene a domanda e previo superamento di un apposito corso-concorso disciplinato ai sensi dell'articolo 2.
      3. Il Ministro della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i volumi organici del ruolo speciale degli psicologi.
      4. Il personale, all'atto del superamento del corso-concorso di cui al comma 2, è inquadrato, anche in soprannumero, nell'area funzionale C, posizione economica C3, per i professionisti che hanno maturato almeno quindici anni di anzianità nella funzione, e posizione economica C2, per i professionisti che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nella funzione.